Art. 9
Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»
In vigore dal 29 mar 2007
Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»
1. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingentale non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore nel corso di un determinato sottoperiodo non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel sottoperiodo e quella origine. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
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