Art. 8

Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali

In vigore dal 29 mar 2007
Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali Ai fini del presente capo, per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’, quale di seguito indicato: a) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 1995, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000; b) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nella Repubblica ceca, in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia o Slovacchia, il quantitativo massimo di aglio importato: i) nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure ii) nel corso del periodo contingentale 2001/02, 2002/03 o 2003/04; c) per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato: i) nel corso del 2003, del 2004 o del 2005; oppure ii) nel corso dei periodi contingentali 2003/04, 2004/05 o 2005/06; d) per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di uno dei primi tre periodi contingentali conclusi durante i quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 (10), del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento. Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007. La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori. La Bulgaria e la Romania scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.
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Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali (Art. 8 Regolamento (UE) 2007/341) — Testo vigente | Portale Normativo