Art. 7
Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori
In vigore dal 29 mar 2007
Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori
Il quantitativo totale assegnato all’Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:
a)
70 % agli importatori tradizionali;
b)
30 % ai nuovi importatori.
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