Art. 7

Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori

In vigore dal 29 mar 2007
Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori Il quantitativo totale assegnato all’Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito: a) 70 % agli importatori tradizionali; b) 30 % ai nuovi importatori.
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