Art. 10
Presentazione di domande di titoli «A»
In vigore dal 29 mar 2007
Presentazione di domande di titoli «A»
1. Gli importatori presentano le domande di titoli «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il sottoperiodo corrispondente.
2. Le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore», a seconda del caso.
3. Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un sottoperiodo e per un’origine determinati se nell’allegato I non figurano quantitativi per tale sottoperiodo e per tale origine.
4. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
5. Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».
Storico versioni
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