Art. 12

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 29 mar 2007
Notifiche alla Commissione 1.   Entro il 15 di ogni mese di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi in chilogrammi, oggetto di domande di titoli «A» presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al suddetto comma entro la stessa data. Le notifiche sono suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori. 2.   Entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domande di titoli «A» per il sottoperiodo corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, è fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni. La suddetta comunicazione avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:341:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Notifiche alla Commissione (Art. 12 Regolamento (UE) 2007/341) — Testo vigente | Portale Normativo