Art. 13

Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»

In vigore dal 29 mar 2007
Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B» 1.   I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono registrati ai fini dell’IVA. 2.   L’, paragrafi 2, 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli «B». 3.   I titoli «B» sono rilasciati immediatamente. 4.   Il loro periodo di validità è di tre mesi.
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Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B» (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/341) — Testo vigente | Portale Normativo