Art. 13
Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»
In vigore dal 29 mar 2007
Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»
1. I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono registrati ai fini dell’IVA.
2. L’, paragrafi 2, 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli «B».
3. I titoli «B» sono rilasciati immediatamente.
4. Il loro periodo di validità è di tre mesi.
Storico versioni
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