Art. 14

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 29 mar 2007
Notifiche alla Commissione Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli «B», entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente. I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall’aglio, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione. La suddetta notifica avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
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