Art. 15
Certificati di origine
In vigore dal 29 mar 2007
Certificati di origine
L’aglio originario di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è presentato un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tale paese, in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e
b)
il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:341:oj#art-15