Art. 17

Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi

In vigore dal 29 mar 2007
Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi 1.   Non appena ciascun paese terzo figurante nell’allegato IV del presente regolamento ha trasmesso le informazioni necessarie all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, una comunicazione relativa a tale trasmissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 2.   I titoli «A» di importazione di aglio originario dei paesi elencati nell’allegato IV possono essere rilasciati solo se il paese in questione ha trasmesso alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali informazioni si considerano trasmesse alla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1.
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