Art. 16

Trasporto diretto

In vigore dal 29 mar 2007
Trasporto diretto 1.   Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi elencati nell’allegato IV: a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo; b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l’attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti: i) siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito; ii) non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi; iii) vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione. 2.   La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfatte è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con: a) un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d’origine che prevede l’attraversamento del paese o dei paesi di transito; b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente: i) l’esatta designazione delle merci; ii) le date di scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati; iii) una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono state tenute; oppure c) nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.
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Trasporto diretto (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/341) — Testo vigente | Portale Normativo