Art. 9

Misure di sostegno

In vigore dal 19 feb 2007
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazione, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa o tecnica a carico della Commissione per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento. 2.   Tutte queste misure di sostegno non sono necessariamente oggetto di una programmazione pluriennale e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. Il loro finanziamento può tuttavia anche rientrare nell'ambito di detti programmi. Le misure di sostegno non previste dai programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione a norma dell'.
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