Art. 10
Cofinanziamenti
In vigore dal 19 feb 2007
Cofinanziamenti
1. Le misure finanziate a norma del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare:
a)
gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
b)
qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
c)
le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
d)
le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all', paragrafo 2;
e)
i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.
2. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.
3. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli enti di cui alle lettere a), b), e c) del paragrafo 1 del presente articolo per l'esecuzione di azioni congiunte. In tal caso la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi figurano come entrate con destinazione specifica a norma dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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