Art. 12

Impegni di bilancio

In vigore dal 19 feb 2007
Impegni di bilancio 1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli . 2.   I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma giuridica: — accordi di finanziamento, — accordi di sovvenzionamento, — contratti di appalto, — contratti di lavoro.
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