Art. 5

Programmi d'azione

In vigore dal 19 feb 2007
Programmi d'azione 1.   La Commissione adotta programmi d'azione elaborati sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all'. Tali programmi d'azione, stabiliti di norma su base annuale, definiscono nei dettagli l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento. In via eccezionale, ad esempio nei casi in cui un programma d'azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi di cui all', la Commissione può adottare misure non previste da un programma d'azione secondo le medesime procedure applicabili ai programmi stessi. 2.   I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente. 3.   I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.
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