Art. 4

Adozione dei documenti di programmazione

In vigore dal 19 feb 2007
Adozione dei documenti di programmazione 1.   I documenti di strategia e i programmi indicativi di cui all' sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi si riferiscono ad un periodo che non può essere superiore al periodo di applicazione del presente regolamento. 2.   I documenti di strategia sono soggetti ad un esame nella fase intermedia o se ritenuto necessario e possono essere riveduti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   I programmi indicativi sono riveduti in base alle necessità tenendo conto degli eventuali esami dei pertinenti documenti di strategia. In casi eccezionali gli stanziamenti pluriennali possono essere adeguati alla luce di circostanze particolari, quali il verificarsi di eventi imprevisti di rilievo o la realizzazione di risultati straordinari. Le revisioni dei programmi indicativi sono effettuate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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