Art. 2

Scopo

In vigore dal 19 feb 2007
Scopo L'assistenza finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare agli altri tipi di assistenza fornita dalla Comunità europea nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento di assistenza preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per la stabilità, dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Per il conseguimento di tali obiettivi, il presente regolamento fornisce un sostegno: a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante: — un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione, — il ricorso in particolare all'esperienza degli operatori, programmi di assistenza in loco ed esterni, nonché consulenze e attività connesse volte al miglioramento della sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari che dispongono attualmente di autorizzazione e di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti livelli elevati di sicurezza, — il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e — lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari; b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza; c) alla creazione del quadro normativo e delle metodologie necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori; d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze nel caso in cui tali incidenti si verificassero, nonché per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento; e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca. La Commissione garantisce che le misure adottate siano in linea con il contesto strategico globale definito dalla Comunità europea per il paese partner in questione e, in particolare, con gli obiettivi delle sue politiche e dei suoi programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica adottati ai sensi degli articoli 179 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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