Art. 1

Obiettivi generali e ambito d'applicazione

In vigore dal 19 feb 2007
Obiettivi generali e ambito d'applicazione La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
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