Art. 3
Documenti di strategia e programmi indicativi
In vigore dal 19 feb 2007
Documenti di strategia e programmi indicativi
1. L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è attuata sulla base di documenti di strategia pluriennali e programmi indicativi.
2. I documenti di strategia pluriennali, riferiti ad uno o più paesi, costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza di cui all' e vengono elaborati per un periodo massimo di sette anni. Essi definiscono la strategia comunitaria per l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, in funzione delle esigenze dei paesi interessati, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner.
3. Nell'elaborare tali documenti di strategia, la Commissione ne assicura la coerenza con le strategie e le misure adottate nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna della Comunità europea.
4. I documenti di strategia contengono i programmi indicativi pluriennali che definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, stabiliscono gli obiettivi specifici e i risultati previsti e fissano gli stanziamenti indicativi a livello generale e per i singoli settori prioritari. Gli stanziamenti possono essere fissati, ove opportuno, mediante un margine di variazione. I programmi indicativi sono elaborati in consultazione con il paese o i paesi partner in questione.
Storico versioni
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