Art. 6
Misure speciali
In vigore dal 19 feb 2007
Misure speciali
1. Fermi restando gli , la Commissione può, in caso di necessità o eventi imprevisti e urgenti, adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia e dai programmi indicativi di cui all' o dai programmi d'azione di cui all'.
2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione utilizzate e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo.
3. Se il costo delle misure speciali è superiore a 5 000 000 EUR, la Commissione le adotta secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con il paese o i paesi partner interessati della regione.
4. Se il costo delle misure speciali è inferiore o pari a 5 000 000 EUR, la Commissione informa per iscritto il Consiglio e il comitato di cui all' entro un mese dall'adozione delle misure.
Storico versioni
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