Art. 8

Tipi di misure

In vigore dal 19 feb 2007
Tipi di misure 1.   I finanziamenti comunitari possono assumere la seguente forma: a) progetti e programmi; b) sostegno settoriale; c) contributi a fondi di garanzia a norma dell'; d) programmi di alleggerimento del debito in casi eccezionali, ai sensi di un programma di alleggerimento del debito convenuto internazionalmente; e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni; f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio; g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner; h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali; i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi finanziatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni; j) risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner. 2.   Le attività contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (14), non possono essere finanziate a norma del presente regolamento. 3.   Il finanziamento comunitario non è utilizzato in linea di principio per pagare imposte, dazi doganali o altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.
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