Art. 8
Tipi di misure
In vigore dal 19 feb 2007
Tipi di misure
1. I finanziamenti comunitari possono assumere la seguente forma:
a)
progetti e programmi;
b)
sostegno settoriale;
c)
contributi a fondi di garanzia a norma dell';
d)
programmi di alleggerimento del debito in casi eccezionali, ai sensi di un programma di alleggerimento del debito convenuto internazionalmente;
e)
sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;
f)
sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio;
g)
finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;
h)
contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;
i)
contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi finanziatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
j)
risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.
2. Le attività contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (14), non possono essere finanziate a norma del presente regolamento.
3. Il finanziamento comunitario non è utilizzato in linea di principio per pagare imposte, dazi doganali o altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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