Art. 16

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

In vigore dal 19 feb 2007
Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari I fondi di cui all', paragrafo 1, lettere c) ed h), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la rimunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché la chiusura dell'operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:300:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/300) — Testo vigente | Portale Normativo