Art. 14

Norme di partecipazione e di origine

In vigore dal 19 feb 2007
Norme di partecipazione e di origine 1.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese che beneficia o è stato definito beneficiario dell'assistenza in un programma d'azione adottato ai sensi del presente regolamento, un paese che è beneficiario dello strumento di preadesione o dello strumento europeo di vicinato e partenariato o un paese dello Spazio economico europeo che non appartiene all'UE. 2.   La Commissione, in casi debitamente giustificati, può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi che hanno legami tradizionali di carattere economico, commerciale o geografico con il paese beneficiario, o di persone giuridiche aventi sede in siffatti paesi. 3.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza o alle persone giuridiche aventi sede in paesi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna. È concesso l'accesso reciproco qualora un paese conceda l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione. L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Una siffatta decisione è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e ha una validità minima di un anno. La concessione dell'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento e ai sensi di altri strumenti comunitari di assistenza esterna si basa sul raffronto tra la Comunità e gli altri donatori e avviene a livello settoriale o dell'intero paese, sia esso un paese donatore o un paese beneficiario. La decisione di concedere la reciprocità a un paese donatore si fonda sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti da esso forniti, anche sotto il profilo qualitativo e quantitativo. I paesi beneficiari sono consultati in relazione alla procedura di cui al presente paragrafo. L'accesso reciproco all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento a beneficio dei paesi meno sviluppati quali definiti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE è automaticamente concesso ai membri del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE. 4.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali. 5.   Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti. 6.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali. 7.   In casi debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6. Le deroghe possono essere motivate dall’indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione. 8.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata con un paese terzo, fatta salva la reciprocità definita al paragrafo 2, oppure con un’organizzazione regionale o con uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti. 9.   Gli offerenti cui siano stati aggiudicati i contratti ai sensi del presente regolamento rispettano le norme fondamentali del lavoro secondo la definizione che ne danno le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
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Norme di partecipazione e di origine (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/300) — Testo vigente | Portale Normativo