Art. 17
Valutazione
In vigore dal 19 feb 2007
Valutazione
La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato istituito a norma dell'. I risultati confluiscono nell'elaborazione dei programmi e nell'assegnazione delle risorse.
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