Art. 7

Ammissibilità

In vigore dal 19 feb 2007
Ammissibilità 1.   I finanziamenti a titolo del presente regolamento ai fini dell'attuazione dei programmi d'azione di cui all' e delle misure speciali di cui all', in quanto possano effettivamente contribuire agli scopi del regolamento definiti all', sono destinati: a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni; b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni; c) agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità; d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento; e) al Centro comune di ricerca della Comunità e alle agenzie dell'Unione europea; f) ai seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner e di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento: i) enti pubblici e parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi consorzi; ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati; iii) istituzioni finanziarie preposte alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner; iv) attori non statali quali definiti nel paragrafo 2; v) persone fisiche. 2.   Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.
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