Art. 7
Ammissibilità
In vigore dal 19 feb 2007
Ammissibilità
1. I finanziamenti a titolo del presente regolamento ai fini dell'attuazione dei programmi d'azione di cui all' e delle misure speciali di cui all', in quanto possano effettivamente contribuire agli scopi del regolamento definiti all', sono destinati:
a)
ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;
b)
agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
c)
agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità;
d)
alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
e)
al Centro comune di ricerca della Comunità e alle agenzie dell'Unione europea;
f)
ai seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner e di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:
i)
enti pubblici e parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi consorzi;
ii)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii)
istituzioni finanziarie preposte alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv)
attori non statali quali definiti nel paragrafo 2;
v)
persone fisiche.
2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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