Art. 11
Procedure di gestione
In vigore dal 19 feb 2007
Procedure di gestione
1. Le misure finanziarie a norma del presente regolamento sono attuate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, siano conformi ai requisiti internazionali in materia di gestione e controllo e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.
3. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.
Storico versioni
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