Art. 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 19 feb 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità conformemente ai regolamenti (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (16), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (17), nonché al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (18). 2.   Gli accordi prevedono espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare controlli e verifiche sul posto come previsto nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3.   Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/300) — Testo vigente | Portale Normativo