Art. 13 · Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Art. 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 19 feb 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità conformemente ai regolamenti (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (16), e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (17), nonché al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (18). 2.   Gli accordi prevedono espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione a effettuare controlli e verifiche sul posto come previsto nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3.   Tutti i contratti che risultano dall'attuazione dell'assistenza garantiscono, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui al paragrafo 2.
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