Art. 28

Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione

In vigore dal 15 feb 2007
Partecipazione di paesi candidati e dei paesi con cui è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione e portata di tale partecipazione 1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati. 2.   La partecipazione e le rispettive modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli , comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l'Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell', paragrafo 1, nel paese in questione, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto comunitario. 3.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale la Comunità europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all'Agenzia in qualità di osservatore. In tale caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
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