Art. 12
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 15 feb 2007
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private e un'adeguata conoscenza del settore dei diritti fondamentali, designate come segue:
a)
una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato membro che ricopre responsabilità di alto livello in seno ad un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell’uomo o di un'altra organizzazione del settore pubblico o privato;
b)
una personalità indipendente nominata dal Consiglio d’Europa;
c)
due rappresentanti della Commissione.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati ed è nominato secondo la medesima procedura. L’Agenzia pubblica tiene aggiornato sul proprio sito web l’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti.
3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.
4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell’Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la restante durata del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la restante durata del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare ad un mandato completo di cinque anni.
5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all', paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
6. Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l’organo di programmazione e di sorveglianza dell’Agenzia. In particolare, deve:
a)
adottare il programma di lavoro annuale dell’Agenzia, nel rispetto del quadro pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico. Il programma di lavoro annuale deve essere consono alle risorse finanziare e umane disponibili e tener conto del lavoro statistico e di ricerca della Comunità. Il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
b)
adottare le relazioni annuali di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; fatto salvo l', paragrafo 5, il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui all', paragrafo 1, lettera e); le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;
c)
nominare e, se necessario, revocare il direttore dell’Agenzia;
d)
adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell’Agenzia;
e)
esercitare i poteri di cui all', paragrafo 2, nei confronti del direttore e l’autorità disciplinare sullo stesso;
f)
preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, ai sensi dell', paragrafo 5;
g)
adottare il regolamento interno dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, del comitato scientifico e della personalità di cui al paragrafo 1, lettera b);
h)
adottare il regolamento finanziario applicabile all’Agenzia sulla base del progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 11;
i)
adottare le misure necessarie per l’attuazione dei regolamenti e delle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ai sensi dell’, paragrafo 3;
j)
adottare disposizioni sulla trasparenza e l'accesso ai documenti, ai sensi dell’, paragrafo 2;
k)
nominare e revocare i membri del comitato scientifico, ai sensi dell', paragrafi 1 e 3;
l)
stabilire che un membro del consiglio di amministrazione o un supplente non possiede più i requisiti di indipendenza ai sensi del paragrafo 4.
7. Il consiglio di amministrazione può delegare all’ufficio di presidenza i suoi poteri, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).
8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 5 e al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), e), g), k) e l), per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri, nonché delle decisioni di cui all', paragrafo 2, per le quali il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità. Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).
9. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l’anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
10. Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell’Istituto europeo per la parità di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti della Comunità e dell'Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell’ufficio di presidenza.
Storico versioni
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