Art. 30
Valutazioni
In vigore dal 15 feb 2007
Valutazioni
1. L’Agenzia effettua regolari valutazioni ex ante ed ex post delle sue attività che comportano spese ingenti. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.
2. L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
3. Entro il 31 dicembre 2011 l’Agenzia ordina una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi cinque anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione:
a)
tiene conto dei compiti dell’Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali;
b)
esamina l’eventuale necessità di adattare i compiti, il campo di applicazione, i settori di attività o la struttura dell’Agenzia;
c)
include un’analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi modifica dei suoi compiti; e
d)
tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.
4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, stabilisce il calendario e la portata delle successive valutazioni esterne, che sono effettuate periodicamente.
Storico versioni
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