Art. 31
Revisione
In vigore dal 15 feb 2007
Revisione
1. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni delle valutazioni di cui all’, paragrafi 3 e 4, e formula alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche.
2. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.
Storico versioni
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