Art. 31

Revisione

In vigore dal 15 feb 2007
Revisione 1.   Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni delle valutazioni di cui all’, paragrafi 3 e 4, e formula alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. 2.   Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del presente regolamento che ritenga necessarie.
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Revisione (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/168) — Testo vigente | Portale Normativo