Art. 27

Competenza della Corte di giustizia

In vigore dal 15 feb 2007
Competenza della Corte di giustizia 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d’una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Agenzia. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Agenzia o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia di risarcimento del danno. 3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste all’articolo 230 e 232 del trattato.
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