Art. 25

Regime linguistico

In vigore dal 15 feb 2007
Regime linguistico 1.   Le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 si applicano all’Agenzia. 2.   Il Consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno all'Agenzia. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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