Art. 24

Personale

In vigore dal 15 feb 2007
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime. 2.   Nei confronti del proprio personale, l’Agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.
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Personale (Art. 24 Regolamento (UE) 2007/168) — Testo vigente | Portale Normativo