Art. 22
Lotta alle frodi
In vigore dal 15 feb 2007
Lotta alle frodi
1. Al fine di combattere la frode, la corruzione e altre attività illecite, si applicano senza restrizioni all’Agenzia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (11), e adotta quanto prima le disposizioni adeguate applicabili all’insieme del suo personale.
3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari di finanziamenti dell’Agenzia e presso gli agenti incaricati della ripartizione di tali finanziamenti.
Storico versioni
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