Art. 21

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 15 feb 2007
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (10) (di seguito «regolamento finanziario»). 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Il direttore invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle sue osservazioni e la trasmette anche al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell’anno «n+2», dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio «n». 11.   Le disposizioni finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, a meno che ciò si renda specificamente necessario ai fini del funzionamento dell’Agenzia e previo consenso della Commissione.
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