Art. 20

Formazione del bilancio

In vigore dal 15 feb 2007
Formazione del bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. 2.   Nel bilancio dell’Agenzia, entrate e spese risultano in pareggio. 3.   Le entrate dell’Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»). Tali entrate possono essere integrate da: a) pagamenti ricevuti come corrispettivi di servizi resi nel quadro della realizzazione dei compiti di cui all'; b) contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi di cui agli . 4.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. 5.   Ogni anno, il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, elabora lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell’organico. 6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea. 7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell’organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 272 del trattato. 8.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia. 9.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. 10.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'Agenzia, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, tale parere è trasmesso al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.
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