Art. 8
Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale
In vigore dal 15 feb 2007
Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale
1. Al fine di assicurare una stretta cooperazione con gli Stati membri, ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento che costituisce il punto di contatto principale per l'Agenzia nello Stato membro. I funzionari di collegamento possono, tra l'altro, sottoporre al direttore pareri sul progetto di programma di lavoro annuale prima della presentazione al consiglio di amministrazione. L'Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all', paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).
2. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:
a)
le organizzazioni governative e gli organi pubblici competenti in materia di diritti fondamentali a livello degli Stati membri, ivi comprese le istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell'uomo;
b)
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
3. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto comunitario e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Storico versioni
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