Art. 7
Relazioni con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti della Comunità
In vigore dal 15 feb 2007
Relazioni con gli organi, gli uffici e le agenzie competenti della Comunità
L’Agenzia provvede ad un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:168:oj#art-7