Art. 6

Metodi di lavoro

In vigore dal 15 feb 2007
Metodi di lavoro 1.   Per garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, l'Agenzia, basandosi sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni e di enti di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati: a) istituisce e coordina reti di informazione e utilizza le reti esistenti; b) organizza riunioni di esperti esterni; c) costituisce, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc. 2.   Nello svolgimento delle sue attività l’Agenzia, a fini di complementarità e per garantire l’uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività già effettuate in particolare: a) da istituzioni dell'Unione, nonché da organi, uffici ed agenzie della Comunità e dell'Unione e da organi, uffici ed agenzie degli Stati membri; b) dal Consiglio d'Europa riferendosi ai risultati e alle attività dei meccanismi di monitoraggio e di controllo del Consiglio d'Europa e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa; c) dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali. 3.   L’Agenzia può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti di subappalto, con altri organismi per l’esecuzione dei compiti che essa intenda loro affidare. L’Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuovere forme adeguate di cooperazione e di azioni comuni, in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali di cui agli .
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