Art. 4

Compiti

In vigore dal 15 feb 2007
Compiti 1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all’ e nei limiti della competenza di cui all', l’Agenzia: a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali e, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa; b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri; c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione; e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche; f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini; g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività; e h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori. 2.   Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 250 del trattato o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 230 del trattato né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell’articolo 226 del trattato.
Storico versioni

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