Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 15 feb 2007
Campo di applicazione
1. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze della Comunità quali previste dal trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell’, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea.
3. L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario.
Storico versioni
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