Art. 5
Settori di attività
In vigore dal 15 feb 2007
Settori di attività
1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un quadro pluriennale per l’Agenzia. All'atto dell'elaborazione della proposta la Commissione consulta il consiglio di amministrazione.
2. Il quadro:
a)
copre cinque anni;
b)
definisce i settori tematici dell’attività dell’Agenzia, compresi la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;
c)
rispetta le priorità dell’Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio relative ai diritti fondamentali;
d)
tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia;
e)
contiene disposizioni intese a garantire nella complementarietà con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali.
3. L’Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c) e d), che non rientrano in tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.
4. L’Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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