Art. 9
Cooperazione con il Consiglio d'Europa
In vigore dal 15 feb 2007
Cooperazione con il Consiglio d'Europa
Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera a), e alla cooperazione con la società civile di cui all'. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all’articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di Presidenza dell’Agenzia in conformità degli .
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