Art. 14
Comitato scientifico
In vigore dal 15 feb 2007
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione ne nomina i membri secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all', paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.
2. Il mandato dei membri del comitato scientifico è di cinque anni e non è rinnovabile.
3. I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.
4. Il comitato scientifico elegge il suo presidente e vicepresidente per un mandato di un anno.
5. Il comitato scientifico è il garante della qualità scientifica dei lavori dell'agenzia e orienta i lavori al riguardo. A tal fine, il direttore associa il comitato scientifico, non appena opportuno, alla preparazione di tutti i documenti elaborati conformemente all', paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h).
6. Il comitato scientifico delibera alla maggioranza di due terzi. È convocato dal presidente quattro volte all'anno. Se necessario, il presidente può avviare una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno quattro membri del comitato scientifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:168:oj#art-14