Art. 15
Direttore
In vigore dal 15 feb 2007
Direttore
1. L’Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura di cooperazione («concertazione») prevista al paragrafo 2.
Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali nonché delle sue capacità amministrative e di direzione.
2. La procedura di cooperazione è la seguente:
a)
in base a un elenco predisposto dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di prendere contatto con il Consiglio e con la Commissione competente del Parlamento europeo e di rispondere a un questionario;
b)
il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea esprimeranno i rispettivi pareri e indicheranno i propri ordini di preferenza;
c)
il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.
3. Il mandato del direttore è di cinque anni.
Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare:
a)
delle prestazioni del direttore;
b)
degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.
Il Consiglio di amministrazione, può su proposta della Commissione e alla luce della relazione di valutazione, e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze dell'Agenzia lo giustifichino, prorogare una sola volta il mandato del direttore per non più di tre anni.
Il Consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest'ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.
4. Il direttore è responsabile:
a)
dell’assolvimento dei compiti di cui all’, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) d), e), f), g) e h), in cooperazione con il comitato scientifico;
b)
dell’elaborazione e dell’attuazione del programma annuale di lavoro dell’Agenzia;
c)
di tutte le questioni relative al personale, in particolare dell’esercizio, nei confronti del personale, delle competenze di cui all’, paragrafo 2;
d)
delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;
e)
dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia, in conformità dell’;
f)
dell’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza;
g)
della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;
h)
della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell'.
5. Il direttore svolge i suoi compiti in piena indipendenza. Rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.
6. Il direttore può essere convocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio per un'audizione su questioni legate alle attività dell'agenzia.
7. Il direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione.
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