Art. 16

Indipendenza e interesse pubblico

In vigore dal 15 feb 2007
Indipendenza e interesse pubblico 1.   L’Agenzia assolve i suoi compiti in completa indipendenza. 2.   I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico e il direttore si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d’interesse nella quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. La dichiarazione è resa per iscritto al momento di assumere l'incarico ed è riveduta se intervengono cambiamenti per quanto attiene agli interessi. Essa è pubblicata dall'Agenzia sul suo sito web.
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