Art. 17

Trasparenza e accesso ai documenti

In vigore dal 15 feb 2007
Trasparenza e accesso ai documenti 1.   L'Agenzia mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia. 2.   Entro sei mesi dall’entrata in funzione dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta norme specifiche per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Queste comprendono tra l'altro norme per: a) la pubblicità delle riunioni; b) la pubblicazione dei lavori dell'agenzia, tra cui quelli del comitato scientifico; c) disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.
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