Art. 13
Ufficio di presidenza
In vigore dal 15 feb 2007
Ufficio di presidenza
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell', paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza.
2. Il presidente convoca l’ufficio di presidenza ogniqualvolta sia necessario per approntare le decisioni del consiglio di amministrazione e per prestare assistenza e consulenza al direttore. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate a maggioranza semplice.
3. Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.
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