Art. 5
Domande
In vigore dal 20 dic 2006
Domande
1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all'. Lo Stato membro o gli Stati membri possono integrare ulteriormente la domanda.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a)
un'analisi motivata del legame tra gli esuberi programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali esuberi;
b)
l'identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
c)
una descrizione del territorio in questione e delle sue autorità, nonché di altri soggetti interessati, e dell'impatto previsto degli esuberi sull'occupazione locale, regionale o nazionale;
d)
il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
e)
la data o le date in cui la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati è iniziata o in cui ne è previsto l'inizio;
f)
le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
g)
l'autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario, a norma dell'.
3. Tenendo conto delle misure adottate dallo Stato membro, dalla regione, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo (il FSE), le informazioni di cui al paragrafo 2 devono comprendere una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall'autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.
5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione valuta, in consultazione con lo Stato membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.
Storico versioni
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